Silenzio inadempimento sul rinnovo del permesso di soggiorno: sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione del compenso al difensore (TAR Lazio n. 14047 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non priva l’amministrazione del potere-dovere di provvedere. L’emanazione del provvedimento richiesto, successiva alla notifica del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. La liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi per cause di valore indeterminabile e delle riduzioni previste dagli artt. 4, comma 9, del medesimo decreto e 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, spedita in data 28.11.2024, senza ricevere risposta dall’amministrazione. Avverso il silenzio serbato sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito il TAR Lazio, chiedendo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità dell’inadempimento, con conseguente ordine alla Questura di provvedere espressamente.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunicava al difensore che il titolo di soggiorno era in consegna dal 12.06.2026. Il ricorrente, con memorie depositate, dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia, circostanza confermata dall’amministrazione costituita in giudizio.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato che l’istanza di rinnovo era stata definita con provvedimento espresso successivamente alla notifica del ricorso, pur essendo il titolo in consegna da data antecedente all’udienza. Ai sensi dell’art. 35, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., la sopravvenuta emanazione del provvedimento richiesto determina il venir meno dell’interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, tenuto conto delle “note circostanze” in cui versa l’amministrazione, gravata da un numero elevato di istanze della medesima natura. Ha quindi proceduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione istituita presso il Tribunale.
In applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, il Collegio ha considerato la causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, liquidando il compenso sulla base dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Poiché il giudizio è definito con pronuncia di rito, il compenso è stato ridotto del 50% ai sensi dell’art. 4, comma 9, e ulteriormente ridotto del 50% per effetto dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, per un totale di € 903,25, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con onere a carico dell’erario.
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Nota della Redazione
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