Discrezionalità tecnica nel giudizio di non idoneità attitudinale ai concorsi di Polizia (TAR Lazio n. 14008 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni concernenti l’idoneità attitudinale del candidato in un concorso per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Tale sindacato non può sostituire la valutazione tecnica compiuta dall’amministrazione, ancorché basata su elementi di natura clinico-attitudinale. I criteri di valutazione della prova attitudinale sono specificati dalla normativa di settore, e segnatamente dal D.M. n. 198/2003, il cui punto 2 della tabella n. 3 individua i requisiti attitudinali richiesti per l’accesso al ruolo di periti tecnici. La verifica attitudinale può essere legittimamente svolta in una fase successiva alle altre prove concorsuali, ove ciò sia previsto dal bando.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per l’assunzione di n. 390 ispettori tecnici della Polizia di Stato, indetto con bando del 28.6.2022. Superata la prova scritta e i test psico-fisici, egli veniva valutato non idoneo all’esito del colloquio attitudinale, avendo conseguito una media globale inferiore a 12/20. Avverso tale giudizio proponeva ricorso il candidato. A suo avviso, l’esito negativo del colloquio sarebbe stato caratterizzato da un’insufficiente motivazione e dall’assenza di previ criteri di valutazione, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e obiettività. Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare, volta ad ottenere la reiterazione della prova di colloquio, veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamato l’art. 46 della legge n. 121/1981, osserva che gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato.
La valutazione della commissione è stata condotta alla stregua dei criteri indicati dalla tabella n. 3 del D.M. n. 198/2003The table specifies requirements for technical roles, including engagement capacity, emotional stability, intellectual abilities, and appropriate social behavior. La giurisprudenza consolidata riconosce l’ampia discrezionalità tecnica della commissione nelle valutazioni attitudinali, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta.
Nel caso esaminato, il collegio rileva che l’articolo 6 del bando prevedeva che la verifica degli accertamenti attitudinali potesse avvenire anche dopo altre prove, e che l’articolo 12 ne regolava lo svolgimento, con la possibilità di ripetere il colloquio in caso di contrasto tra test e valutazione. Il ricorrente, il quale aveva superato i test, era stato rinviato alla commissione per la presenza di note di immaturità, instabilità emotiva, e dubbi motivazionali. Il colloquio attitudinale aveva confermato tale quadro, con punteggi insufficienti nelle diverse aree valutate.
I giudici escludono che l’amministrazione abbia agito in violazione della disciplina, rilevando che il punteggio conseguito dal ricorrente non raggiungeva la soglia minima. Essi sottolineano che le valutazioni non risultavano incoerenti con il profilo del candidato, di giovane età e privo di esperienza lavorativa. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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