Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici per mancato accertamento regionale del pagamento (TAR Lazio n. 13955 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento regionale di accertamento del versamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti, prescritto dalla norma di interpretazione autentica che definisce la procedura di definizione delle controversie in materia di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Ne consegue che, una volta intervenuto il pagamento volontario della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice, il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di ripiano diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore farmaceutico, ha impugnato la determinazione con cui la Regione Umbria ha ripartito tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e regionali connessi. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
Con memoria depositata il 7 aprile 2026, la ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta, chiedendo all’udienza di decisione la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la richiesta di cessazione della materia del contendere non poteva trovare accoglimento, in quanto la Regione Umbria non aveva depositato il provvedimento di accertamento del pagamento dell’importo versato dalla società, come invece prescritto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 quale condizione per la definizione della lite.
La norma, nel delineare il meccanismo di chiusura delle controversie, subordina la cessazione della materia del contendere all’emanazione dei provvedimenti regionali di accertamento del versamento della quota ridotta, da pubblicare nei bollettini ufficiali e comunicare alla segreteria del TAR Lazio. Tale condizione, non essendosi verificata, ha impedito la declaratoria richiesta dalla difesa della società.
Tuttavia, il pagamento volontario della quota del 25% degli importi, effettuato dalla ricorrente ai sensi della disposizione sopravvenuta, ha determinato l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’azienda per gli anni 2015-2018 e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne è conseguita la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, con la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’esito in rito della controversia e della peculiarità della vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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