Ottemperanza: dichiarata cessata la materia del contendere in caso di esecuzione della sentenza prima della decisione (TAR Lazio n. 13941 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, in senso favorevole al ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia nel merito. In tal caso le spese di lite possono essere compensate, ma il rimborso del contributo unificato resta comunque a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Roma del 20.07.2024, pubblicata in data 29.07.2024, con la quale era stato accolto il ricorso nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L’INPS non aveva dato esecuzione al giudicato, sicché la parte ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti dalla decisione giudiziale.
Nel corso del giudizio, la difesa dell’Istituto previdenziale si costituiva, richiamando integralmente il contenuto degli atti difensivi e dei documenti depositati, e chiedeva l’adozione di una pronuncia di cessata materia del contendere, in ragione dell’avvenuta esecuzione della sentenza, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’oggetto del giudizio di ottemperanza è venuto meno per effetto dell’intervenuta esecuzione della sentenza in senso favorevole al ricorrente. Tale circostanza, comprovata dai documenti depositati in atti, rende priva di utilità una decisione nel merito, poiché la finalità del rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è quella di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere non richiede, infatti, accertamenti ulteriori, atteso che l’interesse sostanziale del ricorrente è stato integralmente soddisfatto dall’amministrazione. Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione della controversia, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, conformemente al principio per cui il giudizio di ottemperanza si conclude con una declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l’amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la loro compensazione, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda contenziosa. Ha, tuttavia, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ponendolo a carico dell’Istituto previdenziale, in applicazione del principio secondo cui la soccombenza virtuale dell’amministrazione inottemperante comporta l’obbligo di rifusione di tale onere processuale.
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Nota della Redazione
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