Disciplina militare di stato autonoma dal giudizio penale e messa alla prova (TAR Lazio n. 13932 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: l’amministrazione, nelle ipotesi di pregiudizialità facoltativa, può legittimamente attendere l’esito del giudizio penale, senza necessità di adottare un formale provvedimento di rinvio, e tale scelta è sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza. La sanzione disciplinare non ha natura penale ai fini del ne bis in idem, perché correlata al potere direttivo del datore di lavoro e priva della funzione preventiva propria della pena; il principio non opera quindi nemmeno quando il reato sia stato dichiarato estinto per l’esito positivo della messa alla prova, che non costituisce sanzione penale ma modo di estinzione del reato.
Il Fatto
Un ufficiale superiore medico in servizio presso un policlinico militare veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver omesso di registrare, in più occasioni, le proprie assenze e i propri allontanamenti dal reparto, nonché per aver richiesto un permesso per presenziare a un’udienza giudiziaria mentre in realtà si trovava all’estero, cagionando un danno complessivo stimato in poche centinaia di euro.
Per gli stessi fatti, il militare era stato imputato per truffa militare continuata pluriaggravata, ma il Tribunale Militare di Roma aveva dichiarato il non luogo a procedere per l’estinzione del reato conseguita al positivo esito della messa alla prova. Solo dopo l’acquisizione della sentenza irrevocabile, l’amministrazione aveva avviato e concluso il procedimento disciplinare, irrogando la sanzione della sospensione dall’impiego per tre mesi ai sensi dell’art. 1357 cod. ord. mil..
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso esaminando le tre censure sollevate dal militare. Con la prima, il ricorrente lamentava la violazione dell’obbligo di avvio “senza ritardo” del procedimento disciplinare, sostenendo che l’accertamento dei fatti non fosse di particolare complessità e che l’amministrazione disponesse di tutti gli elementi necessari. Il Collegio ha richiamato l’art. 1393, comma 1, cod. ord. mil. e la giurisprudenza secondo cui, nelle ipotesi di pregiudizialità facoltativa, i presupposti legittimanti il rinvio, pur essendo tassativi, sono rimessi alla valutazione discrezionale dell’autorità procedente, sindacabile solo in caso di scelta illogica, arbitraria o irragionevole.
Nel caso concreto, la scelta di attendere l’esito del giudizio penale è stata ritenuta immune da vizi: la correttezza della valutazione andava verificata ex ante, al momento della decisione, ed era plausibile che l’indagine penale potesse far emergere elementi utili a circostanziare le condotte e a calibrare meglio la risposta sanzionatoria. La circostanza che l’accertamento non fosse di particolare complessità non rendeva di per sé irragionevole l’attesa, dovendosi considerare la necessità di verificare il contesto complessivo in cui si iscrivevano le contestate condotte di allontanamento senza autorizzazione.
Con la seconda censura, il ricorrente deduceva il difetto di motivazione sulla commisurazione della sanzione. Il TAR ha richiamato il consolidato principio per cui le valutazioni dell’amministrazione in materia disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità e il provvedimento sfugge al sindacato di legittimità salvo che ricorrano travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. Nel caso di specie, la motivazione non è risultata né illogica né arbitraria, essendo la condotta obiettivamente grave, reiterata in sei diverse occasioni e aggravata dall’uso strumentale del permesso per l’udienza.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente per asserita violazione del ne bis in idem, il Collegio l’ha ritenuta manifestamente infondata. Richiamando la giurisprudenza civile e amministrativa, ha escluso che le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro pubblico abbiano natura penale, trattandosi di atto doveroso correlato al potere direttivo e preordinato al corretto adempimento dei doveri di servizio. Tale conclusione non muta quando la sentenza penale sia di non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, che non costituisce una sanzione penale in senso stretto ma un modo di estinzione del reato, rendendo ancor più deboli i dubbi di violazione del principio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.