Accoglimento dell’ottemperanza per la Carta del Docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Lazio n. 13910 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pretesa del creditore deve trovare accoglimento quando l’Amministrazione, a fronte della domanda volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del titolo, né dimostri l’adempimento dell’obbligo, gravando su di essa l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare l’esecuzione, non può sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato, limitandosi a verificare l’inadempimento. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, va nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inottemperante.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di € 500,00, oltre accessori. Il giudicato era stato notificato e non era stato spontaneamente eseguito dall’Amministrazione, che si era costituita in giudizio con un mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel decidere il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ne ha disposto l’accoglimento, rilevando l’assenza di qualsiasi chiarimento o indicazione da parte dell’Amministrazione resistente in merito all’esecuzione della sentenza. La mancata prova dell’adempimento, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (richiamando Cass. 13533/2001), ha determinato il consolidarsi della pretesa creditoria.
Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto fatto valere sono stati accertati nel giudizio di merito e non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo tale sede volta esclusivamente a garantire l’esecuzione del giudicato. Per l’effetto, è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla decisione nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte ricorrente.
La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali svolte.
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Nota della Redazione
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