Rifiuto di revisione del PEF e natura eccezionale del riequilibrio (TAR Lazio n. 13876 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione del concessionario che chiede la revisione del piano economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. n. 50/2016 ha natura di diritto soggettivo solo quando trovi fonte in una clausola contrattuale che esaurisca ogni margine di discrezionalità amministrativa; in difetto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La revisione per sopravvenienze straordinarie non integra un diritto potestativo del concessionario, ma una rinegoziazione rimessa all’accordo delle parti: in mancanza, il rimedio è il recesso. La pendenza del giudizio non sospende i poteri di autotutela della concedente, che può adottare misure coercitive senza che ciò configuri sviamento, salvo prova della strumentalità.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria dei servizi oil in un’area di servizio sulla A90, aveva presentato plurime istanze per ottenere la revisione del piano economico-finanziario della concessione, lamentando sopravvenienze straordinarie – quali l’emergenza Covid-19, l’incremento dei costi dei materiali e la contrazione dei volumi di carburante erogato – idonee ad alterare il sinallagma contrattuale. A fronte del silenzio dell’A.n.a.s., aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso l’inerzia. Nelle more, la concedente aveva adottato una nota con cui aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per la revisione, intimando il pagamento delle somme dovute e preannunciando l’escussione delle garanzie e la risoluzione del rapporto. Tale atto era stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR conferma preliminarmente la giurisdizione amministrativa, richiamando il criterio fissato dalle Sezioni Unite n. 35952 del 2021: la controversia sull’an della revisione involge l’esercizio di potere discrezionale della stazione appaltante, sicché l’atto che esprime un diniego autoritativo è impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, la sentenza respinge i motivi aggiunti. La nota impugnata non integra uno sviamento di potere per essere intervenuta dopo l’avvio del giudizio: la pendenza del contenzioso non paralizza l’azione amministrativa, doverosa nella tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione del rapporto. L’effettività della tutela resta garantita dagli strumenti processuali, anche cautelari, e nel caso di specie è stata assicurata dalla sospensiva disposta dal Consiglio di Stato n. 829 del 2026.
Quanto al merito del diniego di riequilibrio, la Corte osserva che la concessione si caratterizza per la traslazione del rischio operativo in capo al concessionario, esposto alle fluttuazioni del mercato. L’art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 configura la revisione come evenienza eccezionale e non come sterilizzazione generalizzata delle perdite: mancando un diritto potestativo del concessionario, il riequilibrio è rimesso alla rinegoziazione tra le parti, con recesso in caso di mancato accordo. Il giudice non può sostituirsi all’autonomia negoziale nella rideterminazione del contenuto economico della concessione.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza citata, secondo cui non esiste un diritto alla revisione nei termini pretesi dall’imprenditore, ma un onere di avviare le trattative, restando il recesso l’ultima alternativa (Cons. Stato, sez. VII, n. 7200 del 2023; Cons. Stato, sez. V, n. 9212 del 2024 e successive conformi).
Il TAR esclude infine l’applicabilità ratione temporis del d.m. n. 181/2024 e il rilievo della sentenza di questa Sezione n. 3254 del 2026, che ha annullato in parte qua il Piano per incompetenza: la pronuncia non modifica la disciplina applicabile e non introduce un obbligo di revisione non previsto dalla normativa vigente. Né sussiste contraddittorietà con precedenti note aziendali relative ad altre concessioni, essendo il potere connotato da ampia discrezionalità e da valutazione caso per caso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per il ritardo amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.