Quesito concorsuale su norma dichiarata incostituzionale: il candidato non può essere penalizzato (TAR Lazio n. 13827 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione normativa, ai sensi dell’art. 136, primo comma, Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, ne determina l’espunzione dall’ordinamento con efficacia retroattiva per i rapporti non esauriti, con la conseguenza che nessuna autorità può assumere la norma dichiarata incostituzionale a base di propri atti. Nei concorsi pubblici, il quesito a risposta multipla che, nella propria formulazione, presuppone la vigenza di una disposizione già dichiarata incostituzionale è ambiguo e fuorviante, in quanto non consente al candidato di individuare l’unica risposta inequivocabilmente corretta, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.. In tal caso, il punteggio negativo applicato per la risposta errata a tale quesito deve essere annullato e il candidato va ammesso alla fase successiva della procedura, con stabilizzazione degli esiti già conseguiti.
Il Fatto
Il candidato aveva partecipato alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero del turismo per il profilo di Funzionario per la Comunicazione istituzionale, svoltasi il 20 novembre 2025. All’esito della prova, gli era stato attribuito un punteggio di 30,75 punti, al di sotto della soglia di ammissione di 31 punti, con conseguente mancato superamento della selezione. Il candidato aveva risposto correttamente a quarantatré quesiti, ma aveva ricevuto una penalità di -0,25 punti per la risposta errata al quesito n. 7, che verteva sull’art. 2 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011, disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di mancato superamento della prova e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento della penalità e l’ammissione alla prova scritta. In sede cautelare monocratica e poi collegiale, era stato ammesso con riserva a sostenere la prova scritta, risultando successivamente superata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, non essendo configurabili soggetti controinteressati in assenza di una graduatoria approvata al momento della notifica del ricorso. Ha inoltre rilevato la permanenza dell’interesse alla decisione di merito, in quanto l’ammissione alla prova scritta era avvenuta con riserva e la graduatoria non era stata ancora pubblicata.
Nel merito, il Collegio ha accolto la tesi del ricorrente, condividendo che il quesito n. 7 fosse “intrinsecamente errato, in ogni caso ambiguo e fuorviante”. La norma oggetto del quesito, l’art. 2 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011, era stata eliminata dall’ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012, con effetti retroattivi per i rapporti non esauriti.
La formulazione del quesito, che conteneva la locuzione “ai sensi” e il verbo al tempo presente (“quali sono le esigenze di carattere unitario che giustificano l’intervento legislativo dello Stato”), presupponeva la vigenza della disposizione. Il candidato era quindi chiamato a rispondere sulla base di una norma non più esistente, circostanza che rendeva il quesito fuorviante, se non errato.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui nei test a risposta multipla devono essere rispettati i requisiti di chiarezza, nitidezza e non ambiguità della domanda e delle risposte, essendo estranea al principio del pubblico concorso ogni ipotesi di sbarramento basata su quesiti ambigui o decettivi. Ha inoltre respinto la tesi difensiva dell’Amministrazione, secondo cui la domanda chiedeva di conoscere il contenuto originario della norma, rilevando che la formulazione avrebbe dovuto essere coerente con l’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di mancato superamento e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura. La pronuncia ha comportato la stabilizzazione dell’esito della prova scritta sostenuta in via cautelare e della fase di valutazione dei titoli. Il Ministero e Formez PA sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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