Sospensione cautelare facoltativa dal servizio e sufficienza del rinvio a giudizio (TAR Lazio n. 13818 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare facoltativa dal servizio dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, presuppone esclusivamente la sottoposizione a procedimento penale per un reato di particolare gravità, idoneo a suscitare allarme e turbamento, non occorrendo l’emissione di alcun provvedimento restrittivo della libertà personale. La misura ha natura cautelare e precauzionale e non è correlata a statuizioni di condanna, sicché non incide sulla presunzione di innocenza. In presenza di imputazione per fatti di gravità tale da rendere inopportuna la permanenza in servizio, il provvedimento non necessita di una motivazione particolarmente estesa e non richiede una graduazione nel contenuto, essendo rimessa alla P.A. una valutazione discrezionale esclusivamente sull’an.
Il Fatto
Un’agente della Polizia di Stato impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia ne aveva disposto la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 737/1981, a seguito del rinvio a giudizio per un reato contro la pubblica amministrazione. La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio e la domanda cautelare veniva rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso, disattendendo il motivo incentrato sulla violazione della presunzione di innocenza, poiché la sospensione cautelare non è correlata a statuizioni di condanna e risponde a finalità precauzionali. Ha rammentato che l’art. 60 c.p.p. attribuisce la qualità di imputato alla persona cui il reato è contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, rendendo applicabile la previsione della sospensione facoltativa, al di fuori dei casi di custodia cautelare in carcere.
La misura è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità, essendo stata attentamente vagliata l’idoneità dell’allontanamento a tutelare l’immagine, il prestigio e la fiducia nel rapporto di servizio. La giurisprudenza consolidata richiede soltanto la gravità del reato, non un provvedimento restrittivo (cfr. Cons. Stato, VI, 8988/2025 e TAR Lazio, Prima quater, 7055/2026).
Quanto alla possibilità di adottare misure alternative, il Tribunale ha osservato che la legge attribuisce alla P.A. un potere discrezionale unicamente sull’an, non tollerando graduazioni nel contenuto: non è configurabile altro provvedimento meno pregiudizievole ma altrettanto efficace. Le vicende relative al procedimento cautelare dinanzi al Tribunale del riesame sono state ritenute di rilievo solo parziale, non assorbendo la complessiva portata dell’accusa.
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Nota della Redazione
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