La proroga contrattuale prevista nei documenti di gara non richiede motivazione né procedura selettiva (TAR Lazio n. 13805 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del contratto di appalto prevista come opzione nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, è legittima e non richiede una nuova procedura selettiva, purché esercitata a contratto vigente e in conformità alle clausole della lex specialis. Il termine previsto per la comunicazione della proroga, ove non espressamente qualificato come perentorio, non assume tale natura. La violazione delle clausole del disciplinare concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell’opzione di proroga può essere fatta valere solo dalle parti del rapporto contrattuale, non dai soggetti terzi estranei al contratto, trattandosi di clausole previste nell’interesse delle parti ai sensi degli artt. 1184-1185 c.c.. La proroga opzionale non integra un affidamento diretto.
Il Fatto
Città Metropolitana di Roma Capitale, quale Soggetto Aggregatore, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione, suddivisa in cinque lotti. Il disciplinare prevedeva una durata annuale della convenzione e un’opzione di proroga per i due anni successivi, da esercitarsi tre mesi prima della scadenza. Con la determina impugnata, l’amministrazione aveva esercitato l’opzione per un periodo complessivo di ulteriori ventiquattro mesi, comunicandola agli affidatari dei cinque lotti.
Il gestore uscente, non aggiudicatario di alcun lotto, ha impugnato la proroga, deducendo che essa costituisse un illegittimo affidamento diretto, in difformità dalle clausole del disciplinare che prevedevano l’esercizio disgiunto della proroga per il secondo e il terzo anno, e censurando la violazione del termine di tre mesi per la comunicazione e l’assenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., rilevando che la ricorrente, soggetto terzo, non agisce per la corretta applicazione del contratto ma contesta la legittimità dell’affidamento, assumendo che la proroga sia una forma surrettizia di affidamento diretto non preceduta da selezione.
Nel merito, il Collegio ha osservato che la proroga risulta legittima in quanto ha soddisfatto le due condizioni richieste dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016: è intervenuta a contratto vigente ed è stata ritualmente prevista a monte negli atti di gara come opzione a favore della committente. L’ordinamento, recependo tale elaborazione, contempla ora espressamente l’istituto all’art. 120, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, che consente la modifica dei contratti senza nuova procedura qualora sia stata prevista in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione, il Tribunale ha precisato che l’esercizio dell’opzione di proroga, stabilita a monte nella lex specialis, ha motivazione in re ipsa, essendo evidente l’interesse pubblicistico a proseguire il rapporto alle medesime condizioni.
In ordine alla presunta violazione del termine di tre mesi, la sentenza ha richiamato l’orientamento per cui un termine non è perentorio in mancanza di espressa previsione normativa che gli attribuisca tale natura. Nella specie, la clausola è prevista nell’interesse dell’appaltatore, che potrebbe avere interesse a non avvalersene, accettando la prosecuzione del rapporto.
Quanto alla proroga congiunta per due annualità, il Collegio ha escluso che l’espressione “disgiuntamente” imponga necessariamente una scansione temporale tra le due proroghe annuali. L’accorpamento delle annualità risponde all’interesse della committente ad assicurarsi la copertura del servizio e a informare tempestivamente i fornitori. La sentenza ha infine rilevato che la violazione delle clausole della lex specialis, stabilite nell’interesse delle parti, può essere denunciata solo dalle parti del rapporto contrattuale, difettando altrimenti la legittimazione del soggetto terzo.
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Nota della Redazione
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