Improcedibilità per rinuncia implicita all’interesse in materia di incarichi dirigenziali penitenziari (TAR Lazio n. 13802 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, successiva alla proposizione del ricorso, determina una sopravvenuta carenza di interesse che il giudice amministrativo è tenuto a rilevare, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure e non implica alcuna statuizione sulla fondatezza della pretesa sostanziale. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione della condotta processuale delle parti, a norma dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., quando la definizione del giudizio consegua a una sopravvenienza non imputabile alla parte resistente.
Il Fatto
Una dirigente del Ministero della Giustizia impugnava la nota informativa ministeriale del 22 ottobre 2018, relativa alla procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali e non superiori dell’area penitenziaria. Con tale nota l’amministrazione comunicava che gli esiti sarebbero stati resi noti tramite piattaforma informatica e che, all’esito della procedura, alla ricorrente era stato attribuito un punteggio non congruo, con assegnazione alla sede circondariale di Santa Maria Capua Vetere e un punteggio di 60,6 punti in luogo dei 74,6 maturati.
La dirigente chiedeva l’annullamento della nota e degli atti presupposti, deducendo l’illegittimità della valutazione e della conseguente assegnazione alla sede indicata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della nota depositata dalla parte ricorrente in data 23 febbraio 2026, con la quale la stessa ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è stata qualificata come manifestazione di una sopravvenuta carenza di interesse, idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso.
Richiamando il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il Collegio ha rilevato che, quando nel corso del giudizio viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La norma attribuisce rilievo alla sopravvenuta carenza di interesse quale causa di definizione del processo senza esame del merito, coerente con la funzione strumentale del processo amministrativo rispetto alla tutela della situazione giuridica fatta valere.
Il Collegio ha inoltre fatto applicazione dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in tema di spese di lite, disponendone la compensazione integrale in ragione della condotta processuale delle parti e della peculiarità della vicenda definita da una dichiarazione unilaterale della ricorrente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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