Cessazione ex lege delle concessioni e proroga tecnica compatibile con la direttiva Bolkestein (TAR Lazio n. 13789 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni per il commercio su aree pubbliche, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2025, cessano ex lege a tale data ai sensi dell’art. 11, comma 6, legge n. 214/2023, qualora non risulti in corso un procedimento di rinnovo ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Il contraddittorio procedimentale con le categorie interessate, a fronte di scelte pianificatorie connotate da ampia discrezionalità, non può estendersi alla soppressione stessa delle postazioni, ma solo alla loro ottimizzazione e allocazione. La c.d. proroga tecnica delle concessioni in attesa dell’espletamento delle gare è compatibile con il diritto dell’Unione europea, non mirando a ritardare lo svolgimento delle procedure competitive ma ad assicurare la continuità del servizio.
Il Fatto
Un gruppo di esercenti il commercio su aree pubbliche nella categoria dei c.d. “urtisti”, operanti nell’ambito del I Municipio di Roma Capitale, ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione ha dato attuazione al nuovo Piano Municipale del Commercio, disponendo la cessazione, al 31 dicembre 2025, delle concessioni non individuate negli allegati al piano e la proroga tecnica di altre fino al 31 dicembre 2026. I ricorrenti, che avevano già ottenuto pronunce favorevoli per vizi procedimentali in precedenti giudizi, lamentavano la mancata preventiva interlocuzione sulla compatibilità delle postazioni, l’illegittima declaratoria di incompatibilità di numerose postazioni e la proroga di postazioni in precedenza ritenute illegittime. Chiedevano altresì la condanna dell’Amministrazione all’assegnazione di postazioni equivalenti e l’ostensione degli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che gli stessi ricorrenti avevano formulato le proposte di ottimizzazione richieste dall’Amministrazione, con ciò attestando l’effettivo esercizio delle garanzie partecipative. Il Collegio ha precisato che il contraddittorio non avrebbe potuto avere ad oggetto la scelta stessa di porre a gara le concessioni, attività necessitata, né avrebbe potuto garantire il mantenimento delle precedenti postazioni, atteso che l’annullamento per vizi formali non conforma l’esito del riesercizio del potere discrezionale. La natura di risorsa limitata del suolo pubblico impone l’applicazione della direttiva 2006/123/CE e l’indizione di procedure ad evidenza pubblica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che le precedenti determinazioni del Commissario straordinario per il Giubileo avessero rilevanza in sede di pianificazione a regime e ha negato la configurabilità di un legittimo affidamento alla conservazione delle postazioni, attesa la natura discrezionale del potere di localizzazione. Ha altresì osservato che l’art. 6, legge regionale Lazio n. 1/2022, nel riconoscere la storicità della categoria, non conforma i poteri comunali di pianificazione e che l’art. 14, legge regionale n. 12/2016, era stato abrogato. La delibera impugnata risultava sorretta da un’istruttoria completa, basata su sopralluoghi e verifiche di compatibilità.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà con l’interesse degli stessi esercenti alla prosecuzione dell’attività, e infondato nel merito in quanto tutte le concessioni erano comunque scadute al 31 dicembre 2025. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che la proroga tecnica, funzionale all’espletamento delle gare, non contrasta con il diritto dell’Unione europea e risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nel servizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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