Ripetizione delle spese legali anticipate anche in caso di prescrizione del reato (TAR Lazio n. 13786 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripetizione da parte della pubblica amministrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione delle spese legali ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 costituisce atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, non sottoposto ad alcun termine diverso dalla prescrizione decennale, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del dipendente. Il presupposto per la rivalsa è integrato anche quando la responsabilità sia accertata solo agli effetti civili, mentre il reato risulti estinto per intervenuta prescrizione, non essendo necessario l’accertamento del dolo richiesto dall’art. 32 l. n. 152/1975, applicabile solo ai procedimenti per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. La sentenza della Corte dei Conti che escluda la responsabilità erariale non preclude la ripetizione, vertendosi in materia di autonomia dei giudizi.
Il Fatto
Due generali di brigata della Polizia penitenziaria, in servizio durante i fatti del G8 del 2001, impugnavano le note con cui il Ministero dell’Interno richiedeva la restituzione delle somme anticipate a titolo di spese legali per il procedimento penale cui erano stati sottoposti. I ricorrenti eccepivano la prescrizione del credito, l’insussistenza dei presupposti per la rivalsa non essendo stata accertata la loro responsabilità penale, e la violazione del legittimo affidamento. Il giudizio penale si era concluso con sentenza di condanna al risarcimento dei danni in sede civile, con reati dichiarati estinti per prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di prescrizione, richiamando il principio per cui il diritto alla ripetizione dell’anticipazione sorge solo con la sentenza definitiva che accerta la responsabilità, e non dal momento dell’erogazione delle somme. Nel caso di specie, la Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva accertato la responsabilità civile dei due imputati, con estinzione dei reati per prescrizione maturata. La nota del Ministero del 2021, comunicante l’intenzione di procedere al recupero, aveva inoltre interrotto il decorso del termine.
Quanto ai presupposti della rivalsa, il Collegio ha ritenuto integrata la condizione prevista dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, ossia la sentenza definitiva che accerta la responsabilità, anche quando l’accertamento sia limitato agli effetti civili per intervenuta prescrizione del reato. La posizione di garanzia rivestita dai ricorrenti, che avevano constatato senza impedirlo il trattamento illecito riservato ai detenuti, escludeva il rapporto di immedesimazione organica tra dipendente e amministrazione che fonda l’assunzione dell’onere della difesa.
Il richiamo all’art. 32 l. n. 152/1975 è stato giudicato inconferente, riguardando tale norma i soli procedimenti per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, e non i reati di abuso d’ufficio e violenza privata contestati. L’anticipazione era stata, inoltre, concessa ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, come risultava dalle istanze e dal decreto ministeriale. Quanto alla sentenza della Corte dei Conti, il TAR ha affermato il principio di autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale.
Infine, è stato escluso il legittimo affidamento, poiché gli atti di concessione delle somme facevano espressamente salva la ripetizione in caso di sentenza definitiva di responsabilità. La nota del 2021 aveva inequivocabilmente manifestato l’intenzione di recuperare le somme, rendendo l’azione di rivalsa non improvvisa né imprevedibile. Il ricorso è stato quindi rigettato con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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