Convocazione suppletiva e termine minimo di 15 giorni ex D.P.R. n. 487/1994 (TAR Lazio n. 13773 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convocazione a una prova concorsuale disposta dall’amministrazione di sua spontanea volontà, successivamente alla mancata presentazione del candidato, costituisce atto amministrativo autonomo appartenente a un segmento successivo del medesimo procedimento, che assorbe le questioni relative alla precedente convocazione. In assenza di una norma regionale che stabilisca un termine minimo, trova applicazione il termine generale di 15 giorni previsto dall’art. 4, comma 6, D.P.R. n. 487/1994 per la comunicazione delle date di svolgimento delle prove. La ragionevolezza del termine può essere sindacata dal giudice solo sulla base di un parametro normativo, che nel silenzio della fonte regionale non può che essere quello statale. Non è invece esonerato dalla prova preselettiva il dirigente di un ente pubblico strumentale della Regione, seppur ad essa collegato, ove la lex specialis richieda il requisito della dipendenza dalla medesima amministrazione regionale.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente a tempo indeterminato presso un ente pubblico strumentale della Regione Lazio, partecipava al concorso pubblico per la copertura di posti dirigenziali indetto dalla Giunta regionale. Con la determinazione del 29 maggio 2025 l’amministrazione non lo esonerava dalla prova preselettiva, convocandolo per la sessione dell’11 luglio 2025, alla quale non si presentava. Con successivo avviso del 15 settembre 2025 la Regione lo riconvocava per sostenere la prova preselettiva asincrona il 25 settembre 2025, ma il candidato, deducendo il mancato rispetto del termine di 15 giorni, comunicava l’impossibilità a partecipare. L’amministrazione provvedeva quindi alla sua esclusione con la determinazione del 30 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso introduttivo, volto a contestare la mancata esenzione dalla prova preselettiva, era manifestamente infondato: il ricorrente, in quanto dirigente di un ente diverso seppur collegato alla Regione, non possedeva il requisito richiesto dalla lex specialis, legittimamente finalizzato alla selezione di personale già dipendente dell’amministrazione regionale.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha accolto la tesi del ricorrente. La seconda convocazione, disposta dall’amministrazione di sua spontanea volontà e non imposta da alcun provvedimento giurisdizionale, costituiva atto amministrativo autonomo e successivo, idoneo ad assorbire ogni questione precedente. Cionondimeno, tale atto autonomo era obbligato al rispetto dei parametri normativi generali.
In assenza di una norma regionale che stabilisse un termine minimo per la convocazione, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 6, D.P.R. n. 487/1994, che impone la messa a disposizione delle date e dei luoghi delle prove almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. La ragionevolezza di un termine minimo, ha precisato il giudice, può essere sindacata solo agganciandosi a un parametro normativo, che nel silenzio della fonte regionale non può che essere quello statale: diversamente, la discrezionalità amministrativa non sarebbe oggettivamente sindacabile.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con annullamento della determinazione di esclusione e onere conformativo per l’amministrazione di riconvocare il ricorrente a una prova selettiva ad hoc, nel rispetto del termine legale. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
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Nota della Redazione
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