Acquisizione gratuita al patrimonio comunale: l’atto successivo ha natura dichiarativa e ricognitiva (TAR Lazio n. 13733 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una fattispecie sanzionatoria a formazione legale che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto successivamente adottato dal Comune non è il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta la mera presa d’atto formale, con natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale e vincolata negli esiti. Tale atto è sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri, non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo. Il frazionamento catastale costituisce adempimento funzionale alla pubblicità immobiliare, eseguibile anche successivamente all’acquisizione.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di un compendio immobiliare in zona agricola di pregio e in area destinata a verde pubblico. Per quegli immobili i proprietari avevano presentato, nel 1986, un’istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985, poi respinta, e undici distinte domande di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, relative al medesimo compendio e finalizzate a eludere il limite volumetrico di 750 mc per singola domanda.
Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2008 era stato annullato dal giudice amministrativo con decisione confermata in appello. In esecuzione del giudicato, il Comune aveva reiterato l’ordine di demolizione con ordinanza dirigenziale, avvertendo che l’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione gratuita del bene. Accertata l’inottemperanza nel termine di novanta giorni, il Comune aveva adottato la determinazione di acquisizione al patrimonio comunale, qualificandola come atto di formalizzazione di un effetto traslativo già prodottosi ope legis. I proprietari avevano proposto ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo vizi di motivazione, violazione del legittimo affidamento e nullità del verbale di inottemperanza per mancato previo frazionamento catastale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato le eccezioni processuali, rigettando quella dei ricorrenti sulla tardività del deposito documentale della resistente e accogliendo quella del Comune sulla natura di mere produzioni documentali dei depositi dei ricorrenti, effettuati oltre il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., richiamato il principio per cui i termini ivi previsti sono espressione di un precetto di ordine pubblico processuale a presidio del contraddittorio.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo il consolidato orientamento secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto successivo del Comune non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
I primi due motivi di ricorso erano già stati dedotti nel ricorso straordinario dichiarato improcedibile per mancata trasposizione, con conseguente consolidamento degli effetti degli atti presupposti, ossia il diniego dell’istanza di revoca in autotutela e l’ordinanza di demolizione. Il terzo motivo concerneva un ulteriore atto presupposto alla determinazione, il verbale di accertamento dell’inottemperanza, sicché anche sotto tale profilo la determinazione si qualificava come atto vincolato dagli effetti predeterminati dalla legge.
Il Collegio ha inoltre rilevato l’infondatezza sostanziale dei motivi: l’acquisizione è atto dovuto, subordinato esclusivamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge; il legittimo affidamento non può fondarsi su un titolo edilizio annullato con sentenza confermata in appello; il frazionamento catastale è adempimento funzionale alla pubblicità immobiliare e può essere eseguito anche in tempi successivi all’acquisizione. La sentenza ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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