Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo la rettifica della graduatoria (TAR Lazio n. 13698 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un atto quando, medio tempore, sopravvenga un provvedimento o un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La rettifica della graduatoria concorsuale, adottata dall’amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che ha annullato l’esclusione del candidato, determina la cessazione dell’interesse alla decisione sul ricorso proposto, a fini prudenziali, avverso la graduatoria originaria. La pronuncia in rito non preclude la liquidazione delle spese, che possono essere compensate tra le parti costituite tenuto conto del complessivo andamento della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il giudizio di non idoneità conseguito nel concorso per l’assunzione di 1.175 allievi marescialli. Con sentenza del 9.2.2023, il Tribunale aveva accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato. Nelle more, l’amministrazione aveva pubblicato la graduatoria finale, impugnata dall’interessato a fini prudenziali per illegittimità derivata dalla precedente esclusione.
Successivamente, l’amministrazione aveva rettificato la graduatoria impugnata, inserendo il ricorrente tra i vincitori e consentendone l’assunzione in servizio. Il ricorrente aveva quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese; l’amministrazione aveva chiesto la compensazione, essendosi attivata per consentire la conclusione dell’iter selettivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse, segnalata alle parti in udienza. Richiamando il principio per cui l’improcedibilità ricorre quando sopravvenga un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, la sentenza ha ricostruito la sequenza procedimentale.
La graduatoria oggetto di gravame era stata pubblicata il 4.1.2023, in un momento in cui il provvedimento di esclusione del ricorrente era ancora produttivo di effetti. Tale provvedimento era stato poi annullato con la sentenza del 9.2.2023. L’esecuzione della pronuncia aveva determinato la rettifica della graduatoria, con conseguente inserimento del candidato tra i vincitori.
Alla luce della rettifica, il Tribunale ha ritenuto inutile una pronuncia sul merito del ricorso, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla caducazione di un atto ormai superato dall’intervento amministrativo satisfattivo.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito del giudizio, con declaratoria di non luogo a provvedere nei confronti della parte privata non costituita.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.