La declaratoria di incostituzionalità non si applica ai rapporti esauriti: annullata la nomina del GOP basata sul limite decennale (TAR Lazio n. 13639 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace non è atto terminale del procedimento, ma atto prodromico rispetto al successivo conferimento dell’incarico. Ne consegue che la delibera di nomina costituisce l’atto concretamente lesivo, la cui impugnazione è tempestiva. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia retroattiva, determina la cessazione della sua efficacia erga omnes, con la conseguenza che essa non è più applicabile ai rapporti pendenti. L’efficacia retroattiva non si estende, invece, ai rapporti esauriti, ossia a quelli che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche consolidate in virtù di giudicato, di provvedimenti non più impugnabili o di altre preclusioni; la tempestiva impugnazione dell’atto di nomina impedisce il consolidamento degli effetti e la conseguente creazione di un rapporto esaurito.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato iscritto all’Albo dal 2007, partecipava alla procedura selettiva per l’ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace, indicando come sede preferita l’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina. In applicazione del limite massimo di dieci anni di anzianità previsto dall’art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 116/2017, il punteggio attribuito al ricorrente era fissato in 3.650 punti, pari a quello della controinteressata, iscritta all’Albo solo dal 2011. A parità di punteggio, prevaleva la candidata più giovane anagraficamente, che veniva nominata con delibera del CSM del 17 dicembre 2025.
Il ricorrente impugnava la delibera, deducendo l’illegittimità derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il suddetto limite decennale per violazione dell’art. 76 Cost., in quanto contrastante con i principi della legge delega n. 57/2016, la quale intendeva privilegiare il candidato con maggiore esperienza professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle resistenti. Il Collegio ha precisato che la graduatoria di ammissione al tirocinio, pur essendo prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2017, non costituisce atto terminale della procedura, poiché il successivo art. 7, comma 6, demanda alla sezione autonoma del consiglio giudiziario la formulazione di una nuova graduatoria degli idonei per il conferimento dell’incarico, sulla base di quella di ammissione al tirocinio. L’atto concretamente lesivo è, pertanto, il provvedimento finale di nomina, ritualmente impugnato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Consiglio di Stato in sede consultiva (parere n. 1984 del 2021) in materia di effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo natura di invalidità genetica della norma, produce effetti retroattivi, rendendo la norma tamquam non fuisset, con il solo limite dei rapporti esauriti, ossia di quelli che non possono più dare materia a un giudizio per intervenuta formazione del giudicato, definitività del provvedimento amministrativo o decorso dei termini di decadenza.
Nella fattispecie, la delibera di nomina del 17 dicembre 2025 era stata tempestivamente impugnata dal ricorrente, che aveva così impedito il consolidamento degli effetti dell’atto e la conseguente creazione di un rapporto esaurito in favore della candidata nominata. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, disponendo che il CSM rinnovi la valutazione dei concorrenti alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, eliminando il limite massimo di dieci anni di anzianità professionale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.