Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio sul visto per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13635 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il visto sia stato rilasciato. L’interesse alla decisione viene meno in ragione dell’avvenuto conseguimento del bene della vita cui l’azione era finalizzata. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della particolare situazione dei flussi amministrativi presso la sede diplomatica interessata.
Il Fatto
Un cittadino straniero proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine alla definizione di una pratica di ingresso per lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza, mediante l’adozione di un provvedimento volto alla definizione del procedimento.
Si costituiva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, resistendo al ricorso. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato che il ricorso era stato proposto per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sulla richiesta di definizione della pratica di ingresso per lavoro subordinato.
La domanda era volta a ottenere una pronuncia che ordinasse all’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza. Nel corso del giudizio, tuttavia, è intervenuto un fatto sopravvenuto e decisivo: il rilascio del visto richiesto dal ricorrente.
Il Collegio ha ritenuto che, a seguito del rilascio del visto, la posizione giuridica sostanziale fatta valere dal ricorrente avesse trovato piena soddisfazione. L’azione, pertanto, non poteva più essere utilmente coltivata, essendo venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Sulla base di tali premesse, la Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non richiedeva alcun accertamento nel merito della fondatezza della pretesa, risultando assorbita dalla sopravvenienza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisandone i presupposti nella notoria situazione di criticità dei flussi amministrativi presso la sede diplomatica adita. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a integrare le giuste ragioni di cui all’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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