La prova preselettiva concorsuale può limitare a tre volte i posti l’ammissione alla prova scritta (TAR Lazio n. 13586 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la scelta dell’Amministrazione di individuare i candidati ammessi alla prova scritta di un concorso mediante un criterio numerico rapportato ai posti messi a concorso, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza. Le soglie di attivazione della preselezione (quattro volte i posti) e di ammissione alla prova scritta (tre volte i posti) rispondono a finalità diverse e non sono contraddittorie. La previsione di soglie differenziate su base regionale non viola il principio di uguaglianza, dovendo la parità di trattamento essere valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali, esclusa in caso di conflitto di interessi tra i ricorrenti in una competizione concorsuale.
Il Fatto
Due candidate partecipavano al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 2788 del 2023, conseguendo nella prova preselettiva un punteggio di 35/50, insufficiente per l’ammissione alla prova scritta nelle Regioni Toscana ed Emilia Romagna, ove la soglia si attestava a 36 punti. Le ricorrenti impugnavano le graduatorie di ammissione, il bando, il D.M. n. 194/2022 e gli atti connessi, deducendo l’illegittimità del meccanismo selettivo che limitava a tre volte i posti il numero degli ammessi, la disparità di trattamento tra candidati di diverse Regioni e l’irragionevolezza di una soglia superiore alla sufficienza. Con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alle successive graduatorie di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, pur rilevando un profilo di inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra le ricorrenti, ha ritenuto di prescinderne, esaminando nel merito le censure, ritenute infondate sulla base dei precedenti della Sezione relativi alla medesima procedura concorsuale.
Il Collegio ha ritenuto legittima la scelta di individuare gli ammessi alla prova scritta tramite un criterio numerico rapportato ai posti, non ravvisando contrasto con il principio meritocratico: nel numero degli ammessi sono ricompresi coloro che hanno conseguito i punteggi più elevati. Le due soglie previste — attivazione della preselezione e ammissione alla prova scritta — rispondono a finalità differenti e rientrano nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, non essendo irragionevole contenere la platea dei partecipanti alla fase successiva.
Quanto all’articolazione regionale della procedura, essa è diretta conseguenza dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone distinte graduatorie. La tesi della necessaria equiparazione nazionale delle soglie avrebbe determinato l’appiattimento dell’effetto selettivo alla soglia meno meritoria. La circostanza che il medesimo punteggio sia sufficiente in una Regione e non in un’altra è effetto fisiologico della diversa distribuzione dei posti, tanto più che i candidati conoscono ex ante i posti disponibili e scelgono consapevolmente la sede, con operatività del principio di autoresponsabilità.
Le censure sull’eccessiva elevatezza della soglia sono state respinte, trattandosi di esito oggettivo del meccanismo selettivo, direttamente correlato alla competitività della procedura. Le argomentazioni critiche sul sistema concorsuale impingono nel merito amministrativo delle scelte organizzative. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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