Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13519 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. richiede la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e la inerzia da questa serbata oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento. Nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo, termine che ha natura perentoria e la cui infruttuosa scadenza legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio. In caso di accoglimento, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, fissando un termine per l’adozione del provvedimento e un termine ulteriore per l’intervento sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, premesso di aver presentato in data 30.6.2025 un’istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania, lamentava che l’amministrazione non aveva provveduto nel termine previsto dall’art. 16 del medesimo decreto legislativo. Con ricorso notificato l’11.5.2026, proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito e l’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, con espressa previsione della nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si costituiva in giudizio con comparsa di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare l’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, individuati nell’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e nell’inerzia serbata oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento, secondo l’orientamento già espresso da questo Tribunale con la sentenza n. 1784 del 27.1.2025.
Nel caso di specie, ha rilevato la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020, entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Tale disposizione prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento con proprio provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato (comma 6), previa verifica della completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (comma 2).
Il Tribunale ha accertato che il termine di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 risultava infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo del procedimento. Tale inerzia, protrattasi oltre il termine di legge, ha integrato la fattispecie del silenzio inadempimento, legittimando l’accoglimento del ricorso.
In accoglimento delle domande, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ed ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o suo delegato, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta dell’istante in caso di perdurante inerzia. Le spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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