Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese nel giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 13145 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito, dichiarata su istanza della parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., quando l’eventuale annullamento degli atti impugnati non potrebbe comunque produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’esame del fumus dei motivi di ricorso. La compensazione delle spese di lite può essere disposta per giustificati motivi, quali la peculiarità delle questioni esaminate, anche in caso di declaratoria di improcedibilità su istanza di parte, senza che trovi automatica applicazione il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico partecipante alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del CNI, CIG BAC67B2F32, ha impugnato il disciplinare di gara, censurando i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 7.4, lett. a) e b), nonché, con motivi aggiunti, le risposte ai chiarimenti pubblicate dalla stazione appaltante. La domanda cautelare è stata respinta sia con riferimento al ricorso introduttivo sia con riferimento ai motivi aggiunti.
In data 23 giugno 2026, all’esito della fase di valutazione delle offerte, la società ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, rilevando che la graduatoria definitiva, comunicata nella seduta pubblica del 17 giugno 2026, la collocava in quarta posizione, non utile ai fini dell’aggiudicazione. L’eventuale annullamento degli atti di gara impugnati non avrebbe quindi potuto determinare l’aggiudicazione in suo favore. La parte resistente ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, invocando il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del giudizio, determinata dalla posizione non utile in graduatoria. Il Tribunale ha rilevato che, essendo la ricorrente collocata al quarto posto, l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto comunque condurre all’aggiudicazione in suo favore, con conseguente inutilità della decisione nel merito. Tale circostanza ha integrato gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza operare alcuna disamina dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate, non applicando il principio della soccombenza virtuale invocato dalla resistente.
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Nota della Redazione
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