Obbligo di ottemperanza al giudicato per la Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 13478 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare formazione del giudicato e la sua notifica all’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inadempimento dell’amministrazione può essere desunto dalla mancata dimostrazione, da parte della stessa, dell’avvenuta esecuzione; la pretesa del ricorrente trova accoglimento, con conseguente ordine di esecuzione e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata ottemperata dall’amministrazione, che si era costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ha osservato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo. Richiamando il principio per cui l’onere di provare l’adempimento grava sul debitore, l’assenza di dimostrazione dell’esecuzione ha determinato l’accoglimento della pretesa della ricorrente.
Il TAR ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
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Nota della Redazione
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