Inammissibile il ricorso per mancata impugnazione del parere End of Waste vincolante (TAR Lazio n. 13441 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi dell’art. 184-ter, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006, in tema di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), ha natura obbligatoria e vincolante e costituisce atto presupposto dell’eventuale determinazione provinciale di revisione del titolo autorizzatorio. Il parere è immediatamente lesivo, in quanto idoneo a impedire la commercializzazione del prodotto, e deve essere impugnato autonomamente o unitamente al successivo atto applicativo che ad esso si conformi senza autonome valutazioni. La mancata impugnazione del parere vincolante e la mancata evocazione in giudizio dell’organo che lo ha reso rendono inammissibile il ricorso avverso l’atto applicativo. È altresì carente di interesse la contestazione di una prescrizione istruttoria meramente documentale, priva di effetti sostanziali e non manifestamente onerosa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel recupero di rifiuti non pericolosi, impugnava la determinazione con cui la Provincia di Viterbo, in sede di revisione dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, aveva denegato la richiesta di variante non sostanziale volta ad avviare la produzione del prodotto a base salina denominato SALEr, vietando la prosecuzione dell’attività sperimentale in attesa del parere favorevole dell’Arpa Lazio.
La determinazione provinciale era stata adottata all’esito dell’interlocuzione con l’Arpa Lazio, che aveva reso un parere ai sensi dell’art. 184-ter, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006, ritenendo la documentazione prodotta insufficiente ad accertare la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente le eccezioni in rito sollevate dalla Provincia di Viterbo, incentrate sulla natura lesiva del parere dell’Arpa Lazio e sulla sua mancata impugnazione.
Il Collegio ha rilevato che, in assenza di specifiche linee guida comunitarie o nazionali, la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata, ai sensi dell’art. 184-ter, terzo comma, d.lgs. n. 152/2006 (nel testo introdotto dall’art. 14-bis, comma 2, legge n. 128 del 2019 e novellato dall’art. 34, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021), al parere definito ex lege come obbligatorio e vincolante dell’agenzia ambientale territorialmente competente.
Il parere reso dall’Arpa Lazio, avendo impedito la commercializzazione del prodotto, è stato qualificato come definitivamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile. La determinazione provinciale che ad esso si è conformata senza autonome valutazioni costituisce mero atto applicativo. Ne consegue che la mancata impugnazione del parere e la mancata evocazione in giudizio dell’organo di tutela rendono inammissibile il ricorso, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione (cfr. Cons. Stato, 15.9.2020, n. 5461; TAR Roma, 2.1.2025, n. 47).
Il Collegio ha inoltre dichiarato la carenza di interesse nella contestazione dell’ordine di trasmissione documentale, risultando l’adempimento già eseguito e trattandosi di prescrizione di carattere meramente istruttorio, non suscettibile di ledere la posizione giuridica della società.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.