Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse su rinuncia all’azione (TAR Lazio n. 13446 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice. La dichiarazione in tal senso resa dalla parte comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che occorra una statuizione sul merito delle domande proposte. La definizione del giudizio in rito prescinde dall’esame delle censure dedotte avverso gli atti impugnati e non implica alcuna valutazione sulla fondatezza delle relative pretese.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato una serie di atti, tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.9.2019, con cui è stata istituita la Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise, unitamente al relativo Piano di sviluppo strategico e agli atti presupposti. Il gravame concerneva, in particolare, la mancata inclusione del proprio suolo nella perimetrazione della ZES. Nel corso del giudizio, le società hanno depositato un atto con cui hanno chiesto di dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite, alla cui richiesta hanno aderito le Amministrazioni resistenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha richiamato il principio dispositivo in senso ampio, in base al quale la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può manifestare la volontà di non avere interesse alla decisione. A sostegno di tale impostazione il Collegio ha citato la Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2026, n. 4896.
La dichiarazione resa dalle società ricorrenti, con la conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità, è stata valutata dal Collegio come espressione legittima di tale potere dispositivo. L’adesione delle Amministrazioni resistenti alla richiesta ha ulteriormente consolidato il quadro processuale, rendendo non controversa la definizione in rito del giudizio.
Il Tribunale ha quindi preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, cui è conseguita la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia si fonda sulla sopravvenuta mancanza dell’interesse alla decisione, senza alcuna disamina delle censure proposte nel ricorso introduttivo.
In ragione della natura della definizione del giudizio e della congiunta richiesta delle parti, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, dando atto dell’accordo intervenuto tra le parti sul punto. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la previsione di cui all’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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