Il recupero dell’aiuto di Stato illegale prevale sui termini dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 (TAR Lazio n. 13439 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero di un aiuto di Stato erogato in assenza delle condizioni previste dal diritto unionale costituisce un obbligo di risultato che impone all’amministrazione e al giudice nazionale di non applicare la normativa interna che, anche attraverso termini di consumazione del potere, si frapponga al suo conseguimento. Ne consegue che la barriera temporale di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990 non opera in presenza di un aiuto illegale, il cui recupero non richiede una previa pronuncia degli organi dell’Unione. La natura in house della società beneficiaria e la devoluzione dell’intervento a finalità pubblica non escludono l’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, essendo la nozione unionale di impresa connotata in senso oggettivo e comprensiva di qualsiasi ente che eserciti un’attività economica in regime concorrenziale.
Il Fatto
La società ricorrente, interamente a partecipazione pubblica, aveva ottenuto dal Ministero dell’Ambiente un contributo PNRR per la realizzazione di un nuovo impianto di selezione dei rifiuti. Il progetto, tuttavia, era stato avviato già nel 2019 con la stipula di un contratto di project financing, proseguito nel 2021 con l’ordine di fornitura dei macchinari e l’avvio dei lavori, mentre la domanda di finanziamento era stata presentata solo il 28 febbraio 2022.
Il Ministero, ritenendo violato l’art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per difetto dell’effetto di incentivazione, ha disposto la revoca del contributo. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo la natura di mera revoca e non di annullamento d’ufficio, la non riconducibilità della misura alla nozione di aiuto di Stato per la natura in house dell’operatore e l’insussistenza della violazione, avendo la concessione del contributo consentito una configurazione dell’impianto significativamente diversa e più avanzata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto qualificato l’atto impugnato come annullamento in autotutela di un provvedimento affetto da vizio originario, escludendo che possa configurarsi una revoca in senso proprio, atteso che il bando concentrava in un’unica fase ogni apprezzamento sull’ammissibilità della domanda, ivi inclusa la verifica di compatibilità con il diritto unionale.
Ciò nondimeno, il Collegio ha ritenuto che, trattandosi di recupero di un aiuto di Stato illegale, l’amministrazione e il giudice siano tenuti a non applicare la disciplina nazionale che imponga termini di consumazione del potere. L’obbligo di recupero, quale conseguenza diretta dell’art. 108 TFUE, opera indipendentemente da una previa pronuncia della Commissione e prevale anche sul legittimo affidamento del beneficiario, non essendo configurabile alcuna aspettativa tutelabile in capo a chi era consapevole di non possedere i requisiti richiesti.
Quanto alla natura dell’aiuto, il Tribunale ha escluso la rilevanza della natura in house della società, rilevando che la nozione unionale di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. La realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento rifiuti, con il coinvolgimento di operatori privati nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese, incide su un mercato aperto alla concorrenza, il cui corso può essere alterato dal contributo pubblico.
In relazione all’effetto di incentivazione, il Collegio ha accertato che alla data di presentazione della domanda il progetto risultava già deliberato, contrattualizzato e in fase di esecuzione: la stipula del contratto di project financing, l’emissione dell’ordine di fornitura e l’avvio dei lavori di smontaggio e montaggio costituivano impegni giuridicamente vincolanti che rendevano irreversibile l’investimento. Le successive implementazioni non erano idonee a mutare l’unitarietà economico-funzionale dell’intervento.
La domanda risarcitoria è stata infine respinta, non essendo configurabile un danno risarcibile per lesione dell’affidamento: il provvedimento di recupero costituiva atto dovuto e l’investimento era già stato programmato e finanziato mediante project financing, sicché il risarcimento avrebbe attribuito alla società, per equivalente, il medesimo vantaggio che il diritto UE impedisce di erogare in forma diretta.
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Nota della Redazione
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