Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13413 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in altro Stato membro decorre dalla presentazione della documentazione completa ed è funzionale alla adozione di un provvedimento espresso. La sua scadenza legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto del rilevantissimo numero di istanze della specie. In caso di perdurante inerzia, va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’adozione del provvedimento nel termine di giorni 90.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 25.6.2025, ai sensi del d. lgs. n. 206/2007. Decorso infruttuosamente il termine di legge senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento, la ricorrente adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna della P.A. a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente individuato nell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007 la norma attributiva del potere e del termine per il procedimento di riconoscimento, stabilendo che l’autorità competente deve concluderlo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Nel caso di specie, il termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente configurabilità del silenzio-inadempimento.
Quanto al termine da assegnare per l’adozione del provvedimento, il TAR ha ritenuto di commisurarlo a giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, valorizzando il fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di istanze della specie, sulla scorta della giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023 e sez. IV ter, n. 17740 del 2024).
Il Collegio ha altresì richiamato i principi affermati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022 e da ultimo dalla Sez. VII, n. 1361 del 2023, in tema di valutazione delle istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione, con verifica dell’intero compendio di competenze e dell’eventuale applicazione di misure compensative. Rilevante anche il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-313/01, Morgenbesser) sugli obblighi di verifica dell’autorità competente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro giorni 120 e, per il caso di inutile decorso, con nomina del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di giorni 90. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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