Riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: termine di 120 giorni per la P.A. (TAR Lazio n. 13399 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza a concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, stabilisce che l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La scadenza di tale termine legittima l’accertamento del silenzio-inadempimento. In ragione del notorio sovraccarico di istanze, il giudice può commisurare il termine per provvedere a 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo abilitante per l’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentando istanza in data 21.6.2025. L’Amministrazione, competente per legge, non adottava alcun provvedimento nel termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna della P.A. a provvedere entro un termine stabilito e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione e la competenza dell’Amministrazione a concludere il procedimento. Ha rilevato che la competenza è attribuita al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Nel merito, ha constatato che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007 per l’adozione del provvedimento di riconoscimento risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, configurandosi pertanto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza, commisurando il termine a 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Tale termine è stato ritenuto congruo in ragione del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, come già riconosciuto dalla giurisprudenza citata (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150/2023; sez. IV ter, n. 17740/2024).
Con riferimento all’obbligo di esame della documentazione, il Collegio ha richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022) e dalla Corte di Giustizia UE (causa C-313/01, Morgenbesser), secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma conseguito in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste, tenendo conto dell’intero compendio di competenze e disponendo eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha disposto la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza, individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni.
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Nota della Redazione
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