Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero: termine di 120 giorni per provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13396 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, integra gli estremi del silenzio-inadempimento. L’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, esaminando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, anche al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni a tempo pieno, e valutando l’eventuale adozione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. In caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta fin da subito, fissando un termine per provvedere commisurato al notorio sovraccarico di istanze della specie.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione, nonostante il decorso del termine di legge, non aveva adottato alcun provvedimento espresso sull’istanza.
Avverso tale inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente confermato la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, alla luce dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, configurandosi pertanto il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
Quanto al termine da assegnare per l’adozione del provvedimento, il Tribunale, richiamando il notorio sovraccarico di istanze della specie, lo ha commisurato in giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, sul solco dei precedenti citati. Ha inoltre richiamato i principi espressi dal Giudice d’appello (Sez. VII, n. 1361 del 2023) e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022), ritenuti applicabili ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro.
In particolare, l’Amministrazione è tenuta a esaminare le istanze considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelle a tempo pieno, e a valutare l’equipollenza dell’attestato, disponendo eventuali misure compensative ex art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il tutto nel rispetto del principio, espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, per cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute nello Stato membro di origine soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro 120 giorni, con nomina, fin da ora, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, da esercitarsi nei successivi 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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