La cittadinanza italiana per naturalizzazione e il rilievo della condotta dei familiari (TAR Lazio n. 13392 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce atto di alta amministrazione, informato a criteri di precauzione e cautela, sindacabile dal giudice amministrativo solo per evidente travisamento dei fatti o illogicità. Nell’ambito della valutazione prognostica sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente, rilevano anche i procedimenti penali pendenti a carico dei familiari conviventi, apprezzati in un’ottica oggettiva, a prescindere dagli esiti processuali. Il diniego può, pertanto, fondarsi sul “fondato sospetto” che il naturalizzando non assicuri il rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento, senza che occorra una condanna definitiva. In tal caso non è richiesto il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 8 della legge n. 91/1992 solo per le ipotesi di diniego per ragioni di sicurezza della Repubblica, distinte da quelle di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Il Fatto
Una cittadina straniera, residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Interno alla sua domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il provvedimento si fondava sulla pendenza di diversi procedimenti penali a carico della richiedente, del padre e del fratello, per reati quali minaccia, atti persecutori, lesioni personali e violenza privata. L’amministrazione riteneva tali vicende sintomatiche della mancata integrazione della richiedente nel tessuto sociale e dell’inosservanza delle regole di civile convivenza.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8 della legge n. 91/1992, per la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e il difetto di istruttoria e di motivazione. Contestava, in particolare, che i procedimenti penali non si fossero conclusi con condanne definitive e fossero originati da querele di una vicina, invocando il proprio stabile inserimento lavorativo e sociale in Italia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, rammentando che la concessione della cittadinanza è atto eminentemente discrezionale, che attribuisce in via definitiva uno status con rilevanti effetti per il richiedente e per la collettività. Il sindacato del giudice amministrativo è, quindi, limitato ai vizi di legittimità e non può sostituirsi alle valutazioni di merito riservate all’autorità amministrativa, salvo che emergano evidenti profili di travisamento dei fatti o di illogicità.
La Corte ha chiarito che le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche in assenza di condanna definitiva, poiché il giudizio sull’integrazione si pone su un piano autonomo rispetto a quello penale. La concessione della cittadinanza comporta infatti l’attribuzione dei diritti politici, sicché è sufficiente il “fondato sospetto” di inaffidabilità per legittimare il diniego, non essendo necessario il più rigoroso standard probatorio della condanna penale.
Quanto al richiamo all’art. 8 della legge n. 91/1992, la Sezione ha precisato che tale norma disciplina i soli casi di diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, riferendosi alla cittadinanza per matrimonio. Nel caso in esame, il diniego si fondava invece sulla valutazione prognostica della compiuta integrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), sicché non era necessaria la previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
La valutazione dei procedimenti penali a carico dei familiari è stata ritenuta legittima, in quanto il contesto familiare costituisce l’ambiente in cui si forma e si manifesta la personalità del richiedente. Il rapporto parentale stabile può indurre l’interessato ad agevolare comportamenti in contrasto con l’ordinamento, sicché la condotta dei familiari può essere valorizzata in un’ottica oggettiva, a tutela della collettività.
Infine, la Corte ha escluso che la mera permanenza in Italia e l’inserimento lavorativo costituiscano “meriti speciali” idonei a scalfire il giudizio negativo dell’amministrazione, trattandosi di condizioni ordinarie, meri prerequisiti per la concessione del beneficio, che presuppone l’accertamento di un interesse pubblico alla luce dei valori costituzionali. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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