Sopravvenuto difetto di interesse per l’impugnazione della delibera Agcom sul costo netto del servizio universale (TAR Lazio n. 13379 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso la delibera con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le quote di contribuzione al fondo per il finanziamento del costo netto del servizio universale, quando il giudicato — formatosi sull’annullamento dell’atto che ha riesaminato il presupposto logico-giuridico dell’obbligo contributivo — imponga una rinnovata valutazione dell’onere iniquo. L’atto impugnato è destinato a essere superato dai nuovi provvedimenti adottati in sede di riedizione del potere, con conseguente trasferimento dell’interesse della parte ricorrente sul provvedimento sostitutivo. Tale principio si applica anche agli atti meramente attuativi della delibera, come l’invito al versamento della quota contributiva, che seguono la medesima sorte del provvedimento presupposto.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera Agcom n. 103/19/CIR, con cui l’Autorità ha rinnovato il procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni dal 2004 al 2007, nonché gli atti presupposti e connessi. Con motivi aggiunti, ha altresì gravato la nota del Ministero dello sviluppo economico recante l’invito al versamento della quota di finanziamento del servizio universale per le medesime annualità.
Nelle more del giudizio, l’Autorità ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, con cui ha riesaminato per il periodo 1999-2009 il presupposto logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione, ossia l’esistenza di un onere iniquo in capo all’operatore designato. Tale delibera è stata annullata dal TAR Lazio con le sentenze nn. 1693, 1964 e 2047 del 2022, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4301 e 4549 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, per effetto del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4301 e 4549 del 2025, l’Autorità dovrà procedere a una rinnovata valutazione dell’iniquità del costo netto del servizio universale anche per le annualità 2004-2007 oggetto del presente giudizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8561 del 4 novembre 2025, ha altresì osservato che l’antecedente logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione sarà oggetto di una nuova determinazione regolatoria, con conseguente superamento dell’assetto delineato dalla delibera impugnata e trasferimento dell’interesse della parte ricorrente sul nuovo provvedimento.
Il Tribunale ha disatteso la prospettazione dell’Autorità, secondo cui residuerebbe un interesse alla decisione nel merito in ordine alla correttezza della quantificazione del costo netto e delle quote di contribuzione, non direttamente incise dal giudicato. Tale ricostruzione si pone in contrasto con i principi affermati dal Consiglio di Stato, secondo cui la necessità di una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico dell’obbligo contributivo comporta il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera impugnata.
Il Collegio ha inoltre escluso che possa condurre a diversa conclusione la sentenza del TAR Lazio n. 9556 del 2026, richiamata dall’Autorità, trattandosi di pronuncia di primo grado riferita a una differente delibera e non idonea a superare il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8561 del 2025. Parimenti irrilevanti sono state ritenute le deduzioni circa il procedimento di riedizione del potere in corso, trattandosi di valutazioni destinate a confluire nel provvedimento conclusivo, avverso il quale potranno essere fatte valere tutte le doglianze.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo la delibera impugnata e la nota ministeriale attuativa destinate a essere superate dai nuovi provvedimenti che l’Autorità adotterà in sede di riedizione del potere. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e del sopravvenire dell’orientamento del Consiglio di Stato rispetto all’instaurazione del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.