Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il pagamento parziale del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13313 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., può essere ragionevolmente desunta dal pagamento, da parte dell’azienda interessata, della somma corrispondente al 25 per cento dell’importo previsto per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, con conseguente estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento. Il pagamento parziale dell’onere di ripiego deve risultare da elementi oggettivi, come la produzione del bonifico, ancorché non sia richiesta la prova dell’atto regionale di accertamento dell’avvenuto versamento, purché le peculiarità della vicenda rendano ragionevole desumere la cessazione dell’interesse alla pronuncia di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale.
Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 13 aprile 2026, la società ha chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, rappresentando di aver provveduto al pagamento a favore della Regione Marche della somma corrispondente al 25 per cento dell’importo previsto, con conseguente estinzione dell’obbligazione relativa al rimborso del payback per gli anni 2015-2018.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ha prodotto in giudizio la copia del bonifico effettuato a favore della Regione Marche, ma non l’atto regionale di accertamento dell’avvenuto versamento di quanto dovuto.
Ciononostante, considerate le peculiarità della vicenda, il Collegio ha ritenuto che dal pagamento effettuato possa essere ragionevolmente desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito, richiamando quale precedente il TAR Lazio n. 3427 del 2026.
La circostanza che l’obbligazione di ripiano sia stata adempiuta nella misura del 25 per cento dell’importo previsto ha determinato, nella valutazione del Tribunale, il venir meno dell’interesse strumentale della società all’annullamento degli atti impugnati, non sussistendo più alcuna utilità concreta dalla decisione di merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, giustificata dalla particolarità della vicenda, e contributo unificato posto a carico della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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