Improcedibilità per carenza di interesse del ricorso sul payback dispositivi medici in caso di adesione alla definizione agevolata (TAR Lazio n. 13243 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie legale della cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, si perfeziona solo al ricorrere cumulativo del tempestivo versamento della quota ridotta del 25 per cento da parte dell’azienda fornitrice e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento adottata dalla competente regione o provincia autonoma. In difetto dell’accertamento regionale, non può trovare applicazione l’istituto della cessazione della materia del contendere; tuttavia, la dichiarazione di adesione alla procedura agevolata e l’affermato adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie integrano un comportamento univoco idoneo a radicare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, con cui erano stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, e disposto il pagamento della somma di Euro 44.663,29. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era esteso anche ai presupposti provvedimenti ministeriali, all’accordo sancito in Conferenza permanente del 7 novembre 2019 e alle delibere delle aziende sanitarie locali, con richiesta di rimessione alla Corte costituzionale per la disciplina emergenziale di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023.
Con atto depositato il 23 ottobre 2025, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la riduzione del debito al 25 per cento per le imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla legge di conversione, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non risultava, tuttavia, depositato l’attestato regionale inerente all’avvenuto pagamento della somma decurtata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la fattispecie legale della cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, richiede il concorso di una pluralità di presupposti: il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda fornitrice e la successiva attestazione regionale dell’avvenuto versamento, comunicata alla segreteria del TAR Lazio. Tale struttura normativa configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende dall’adempimento di oneri gravanti su soggetti distinti, sicché l’assenza dell’accertamento regionale impedisce di ritenere integrata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha escluso, in particolare, che la sola adesione alla definizione agevolata e il pagamento spontaneo della somma decurtata, pur dichiarati dalla parte, possano surrogare l’onere di certificazione pubblica, considerato che l’esito della cessazione della materia del contendere assume natura sostanziale e non meramente processuale, postulando un accertamento in ordine all’estinzione dell’obbligazione pecuniaria.
Cionondimeno, il Tribunale ha ritenuto di poter desumere dalla dichiarazione di parte e dall’affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti all’adesione un comportamento univoco idoneo a radicare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di argomentare la carenza d’interesse dal comportamento delle parti. Tale evenienza determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., che costituisce l’esito processuale appropriato in presenza di una sopravvenuta inutilità della pronuncia nel merito.
Da ultimo, la peculiarità della controversia, caratterizzata da sopravvenienze normative e dalla natura processuale dell’esito, ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite, con applicazione del principio di soccombenza virtuale attenuato dalla particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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