Ottemperanza per la Carta del docente: inerzia dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13236 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi della inottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. La mancata costituzione o la costituzione con formula di stile non vale a giustificare l’omesso adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo il ricorso, assegna all’amministrazione un termine per conformarsi e nomina sin da ora un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero all’attribuzione del bonus per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre interessi. A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, ormai passata in giudicato, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritualmente notificato, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il TAR ha rilevato che, alla luce della denunciata mancata ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione. L’amministrazione, costituitasi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento è stato qualificato come inottemperanza, richiamando il costante orientamento per cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, e l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione del giudicato per alcuna ragione, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 2015).
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di ulteriori 60 giorni.
Infine, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, che non adempie al pagamento del bonus docente e non ottempera ai giudicati del giudice ordinario, il TAR ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Ministero. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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