Ottemperanza per l’attivazione della Carta docente: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13235 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile e fondato quando l’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato né eccepito l’avvenuto adempimento. L’inerzia dell’Amministrazione integra gli estremi della inottemperanza, essendo la stessa sempre tenuta a eseguire il giudicato, senza alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza, accogliendo la domanda, ordina l’esecuzione della sentenza e nomina sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2020/2021, per l’importo di 500,00 euro. A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum giudiziale, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine all’Amministrazione di conformarsi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la mancata ottemperanza dell’Amministrazione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, e non avendo l’Amministrazione dimostrato l’adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia, la condotta integra gli estremi della inottemperanza, come recentemente affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023.
La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo di conformarsi al giudicato incombe sempre sull’Amministrazione, che non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà economiche e finanziarie, disponendo al più di una limitata discrezionalità sul solo quomodo dell’esecuzione.
Accolto il ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin da ora, in accoglimento dell’istanza di parte, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Ha infine disposto la comunicazione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, stante la persistente inerzia che genera un contenzioso seriale, e ha condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro.
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Nota della Redazione
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