Il giudice amministrativo accoglie l’ottemperanza e nomina il commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Lazio n. 13231 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, integra gli estremi della inottemperanza. Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an ed al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia, può nominare sin da subito un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici indicati, per un importo nominale di cinquecento euro per ciascun anno.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi aveva dato esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e sussistendo la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’Amministrazione non aveva eseguito le statuizioni della sentenza ottemperanda, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento ne’ fornito giustificazioni sull’inerzia serbata. Tale comportamento è stato qualificato come inottemperanza, richiamando il precedente del Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023.
Il giudice ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. In accoglimento della richiesta di parte, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto in caso di inutile decorso del termine.
Infine, considerata la serialità dell’inerzia ministeriale, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in ottocento euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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