Ottemperanza alla Carta del docente: l’inerzia ministeriale non è giustificabile (TAR Lazio n. 13230 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare il beneficio con accredito della somma di euro 2.500,00, oltre accessori.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e risultando definitivo il provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, e che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni in merito all’inerzia serbata.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a garantire al ricorrente vittorioso il conseguimento degli effetti favorevoli della pronuncia, verificando la corretta attuazione del giudicato (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012). L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe, potendo residuare al più una discrezionalità limitata al solo profilo del quomodo dell’esecuzione (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 9 febbraio 2015).
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere il bonus docente e non ottempera ai giudicati, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
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TITOLO: Ottemperanza alla Carta del docente: l’inerzia ministeriale non è giustificabile (TAR Lazio n. 13230 del 20.07.2026)
SLUG: ottemperanza-carta-docente-inerzia-ministeriale-tar-lazio-13230-2026
EXCERPT: Il TAR Lazio accoglie il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica, ordinando al Ministero di eseguire la sentenza e nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
CATEGORIA: 29407
NOTE: raccolta generale 13230/2026 — origine: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA” | deposito 20.07.2026 — origine: “20/07/2026” | R.G. non indicato
organo: TAR Lazio; sezione: Terza; udienza: camera di consiglio del 15 luglio 2026; Presidente/Estensore: dott.ssa Elena Stanizzi; Magistrati: Eleonora Monica, Marco Savi; PDF ufficiale: fornito
Nel testo compare “art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994”: refuso evidente (“art.” ripetuto), corretto in “art. 22, comma 36, L. n. 724/1994” nel commento. Il provvedimento riporta la data “18/07/2026” nel flusso di lavorazione, ma la data di deposito è indicata come “20/07/2026” nel blocco ESTREMI, che prevale.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare il beneficio con accredito della somma di euro 2.500,00, oltre accessori.
Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e risultando definitivo il provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, e che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni in merito all’inerzia serbata.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a garantire al ricorrente vittorioso il conseguimento degli effetti favorevoli della pronuncia, verificando la corretta attuazione del giudicato (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 10 aprile 2012). L’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato non ammette deroghe, potendo residuare al più una discrezionalità limitata al solo profilo del quomodo dell’esecuzione (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 658 del 9 febbraio 2015).
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.
Considerata la persistente inerzia dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere il bonus docente e non ottempera ai giudicati, il Collegio ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.