Cessazione della materia del contendere per il pagamento della quota ridotta del 25% del ripiano dispositivi medici (TAR Lazio n. 13222 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, disciplina il regime transitorio per gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, prevedendo che essi si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Emilia-Romagna aveva dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Erano stati censurati, in particolare, i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché la determinazione regionale di individuazione delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici.
Nel corso del giudizio, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva determinazione di ridefinizione delle quote e la delibera di differimento dei termini di pagamento, la società ricorrente depositava istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della somma dovuta decurtata ai sensi dell’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti applicativi della norma transitoria introdotta dal legislatore. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
La norma precisa che l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Alla luce della dichiarazione e dell’attestazione prodotta dalla parte ricorrente, corredata della determinazione con cui la Regione ha accertato l’avvenuto versamento della quota ridotta, il Collegio ha ritenuto integrata la fattispecie legale prevista dalla norma, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto definitorio delle controversie in materia di ripiano, già inciso dalla Corte Costituzionale n. 139 del 2024, citata nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, che aveva indotto la Regione a ridefinire le quote dovute.
Quanto alle spese, il Collegio le ha integralmente compensate, in conformità al disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che espressamente prevede la compensazione delle spese di lite nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere derivante dall’accertamento dell’avvenuto versamento.
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Nota della Redazione
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