Cessazione della materia del contendere per accesso soddisfatto dopo la notifica del ricorso (TAR Lazio n. 13143 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo postula la piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, realizzata mediante il conseguimento del bene della vita anche a seguito di determinazioni sopravvenute della pubblica amministrazione. Quando l’ostensione dei documenti richiesti con istanza di accesso documentale avviene solo dopo la notifica del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, attesa la necessità della tutela giurisdizionale per conseguire il bene della vita.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari e residenti in un immobile di Roma, presentavano a Roma Capitale – Municipio I un’istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, volta ad ottenere copia dei titoli concessori relativi all’immobile confinante, ove è gestita un’attività di ristorazione. Rimasta l’amministrazione inerte, il ricorrente si rivolgeva al Difensore civico, che accoglieva l’istanza e invitava il Municipio a provvedere al riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
Decorsi infruttuosamente ulteriori trenta giorni, i ricorrenti notificavano ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento. L’amministrazione si costituiva in giudizio rappresentando di aver rilasciato la documentazione in data successiva alla notifica del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. I ricorrenti dichiaravano la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rammenta che la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta pienamente soddisfatto, anche per effetto di determinazioni sopravvenute dell’amministrazione. Nella specie, l’avvenuta ostensione dei documenti ha integralmente satisfatto la pretesa azionata, rendendo superfluo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale: Roma Capitale ha consentito l’accesso solo in data successiva alla notifica del ricorso, sicché la tutela giurisdizionale è risultata necessaria per conseguire il bene della vita. L’amministrazione va pertanto condannata alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti, quantificate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Nei confronti di Città metropolitana di Roma Capitale le spese sono invece compensate, in considerazione della condotta processuale dell’amministrazione resistente. Il Tribunale dichiara infine la cessazione della materia del contendere, senza pronuncia sul merito della pretesa accessoria.
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Nota della Redazione
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