Rettifica della graduatoria senza autonoma lesività e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione (TAR Lazio n. 13144 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica di una graduatoria concorsuale che non incide sulla posizione del candidato è atto meramente consequenziale rispetto alla graduatoria definitiva, sprovvisto di autonoma lesività. L’atto immediatamente lesivo è il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, sicché la sua mancata tempestiva impugnazione rende inammissibile il ricorso avverso il successivo atto di rettifica. La mancata impugnazione della graduatoria finale, divenuta inoppugnabile, determina altresi’ la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura, non potendo l’eventuale accoglimento arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n. 1259/2017 e non ammessa alla prova orale, presentava domanda per la procedura riservata introdotta dall’art. 5, comma 11 quinquies, del D.L. n. 198/2022, riservata a quanti avevano, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio pendente avverso il mancato superamento delle prove concorsuali.
Dopo aver sostenuto la prova scritta, la ricorrente veniva esclusa dal Ministero per carenza dei requisiti di ammissione, avendo proposto, quale interventrice ad adiuvandum, un atto di intervento in un giudizio promosso da altri candidati, anziché una tempestiva autonoma impugnazione. Avverso l’esclusione e gli atti conseguenziali proponeva ricorso, successivamente esteso, con motivi aggiunti, alla graduatoria definitiva del 9 agosto 2024, alla sua rettifica del 19 agosto 2024 e all’ulteriore rettifica del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in via preliminare irricevibile il primo atto per motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 2024, per tardività dell’impugnazione della graduatoria definitiva del 9 agosto 2024 e della sua rettifica del 19 agosto 2024, essendo decorso il termine decadenziale di sessanta giorni di cui agli artt. 29 e 43 cod. proc. amm., pur considerata la sospensione feriale.
Quanto al secondo atto per motivi aggiunti, la ricorrente ne sosteneva l’ammissibilità deducendo la lesività autonoma della graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025, in cui si sarebbero definitivamente cristallizzate le posizioni dei partecipanti. Il Collegio ha invece richiamato il principio per cui la rettifica che non incide sulla posizione del candidato ha natura meramente confermativa della graduatoria definitiva, essendo l’atto immediatamente lesivo quello di approvazione della graduatoria stessa: la mancata impugnazione di quest’ultimo rende inammissibile il ricorso avverso la sola rettifica, per difetto originario di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Dalla declaratoria di irricevibilità e inammissibilità dei motivi aggiunti è derivata la sopravvenuta carenza di interesse a decidere sul ricorso principale avverso l’esclusione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: la mancata rituale impugnazione della graduatoria definitiva, divenuta inoppugnabile, rende inutile ogni pronuncia sui provvedimenti prodromici, per il nesso di consequenzialità che li lega e perché l’eventuale accoglimento non potrebbe arrecare alcuna concreta utilità.
In via meramente espositiva, il Collegio ha rilevato la infondatezza nel merito del ricorso: l’atto di intervento ad adiuvandum della ricorrente, datato 13 febbraio 2023, era stato proposto ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. n. 107/2023 per l’impugnazione degli esiti concorsuali, comunicati già con decreto del 27 marzo 2019, sicché la posizione della ricorrente non era comunque riconducibile alla fattispecie legittimante l’accesso alla procedura riservata. Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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