Il distacco sindacale del militare è equiparato all’aspettativa e ne impedisce l’avanzamento (TAR Lazio n. 13097 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il distacco sindacale di cui all’art. 913-bis c.o.m., per effetto del comma 2-bis introdotto dalla legge n. 69/2025, è una posizione di stato giuridico equiparata, quanto agli effetti, all’aspettativa. Ne consegue che il militare collocato in distacco sindacale non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento al grado superiore, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lett. d), c.o.m., che preclude la valutazione per il personale in aspettativa per una durata non inferiore a sessanta giorni. L’impedimento è temporaneo e non discriminatorio: cessato il distacco, il militare sarà valutato “ora per allora” con la formazione della prima graduatoria utile, ai sensi dell’art. 1085 c.o.m. La diversa disciplina rispetto ad altre posizioni di stato non integra una disparità di trattamento illegittima, trattandosi di situazioni non omogenee.
Il Fatto
Un ufficiale superiore dell’Esercito, collocato dal luglio 2024 in distacco sindacale retribuito quale dirigente di un’Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM), veniva escluso dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Colonnello per l’anno 2026. L’amministrazione motivava l’esclusione richiamando l’art. 1051, comma 2, lett. d), c.o.m., in base al quale non può essere valutato il personale in aspettativa per un periodo non inferiore a sessanta giorni, e l’art. 913-bis, comma 2-bis, c.o.m., che equipara il distacco sindacale all’aspettativa.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendo anche l’accertamento della condotta antisindacale e la sua inclusione nelle aliquote di avanzamento. Nel giudizio intervenivano ad adiuvandum numerose APCSM, sostenendo la tesi del ricorrente secondo cui l’esclusione avrebbe leso la libertà sindacale e determinato un pregiudizio di carriera per i rappresentanti sindacali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l’equiparazione tra distacco sindacale e aspettativa operata dal legislatore nel 2025 sia chiara e non derogabile in via interpretativa. Il Collegio ha evidenziato che il comma 2-bis dell’art. 913-bis c.o.m. prevede che “salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell’aspettativa”. Tale regola di equiparazione fa sì che il distacco sindacale, come l’aspettativa, costituisca causa impeditiva dell’inserimento in aliquota e della valutazione per l’avanzamento.
Il Tribunale ha osservato che la disciplina del distacco e quella dell’aspettativa sindacale presentano elementi di contatto, in particolare la lettera a) dei rispettivi commi 2, che stabilisce la validità del periodo ai fini dell’anzianità di servizio e la necessità dell’effettivo compimento degli obblighi di comando e di imbarco. Tale identità testuale conferma che il legislatore ha inteso trattare in modo uniforme le due posizioni, quanto agli effetti sulle procedure di avanzamento. L’esclusione all’ingresso in aliquota non comporta un pregiudizio definitivo per il militare: al cessare del distacco, egli sarà valutato “ora per allora”, potendo anche beneficiare dell’attività sindacale svolta come elemento valutabile dalla Commissione di avanzamento.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale, la Corte l’ha ritenuta infondata, evidenziando la diversità delle posizioni poste a raffronto e la peculiarità del regime del distacco sindacale, la cui durata è limitata a tre anni dall’art. 1480 c.o.m. Il Collegio ha infine escluso la rilevanza dei dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente, ritenendoli non manifestamente fondati in considerazione della temporaneità dell’impedimento e della sua natura non discriminatoria. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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