Inottemperanza del Ministero alla sentenza sulla Carta docente: obbligo di esecuzione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13096 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la regolare notifica e il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione che non provveda all’esecuzione spontanea del titolo è condannata a ottemperare nel termine assegnato, con nomina fin da ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penali di mora qualora il termine per l’esecuzione non sia ancora decorso, ferma la possibilità di richiederle in caso di perdurante inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, limitandosi a verificarne la mancata esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accredito della somma complessiva di euro 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero, costituitosi solo formalmente, non ha provveduto all’esecuzione del titolo, ormai passato in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza risulta regolarmente passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice non sono sindacabili in sede di ottemperanza, potendo il giudice limitarsi a riscontrare l’inadempimento dell’Amministrazione, che non ha fornito chiarimenti o indicazioni utili.
Alla luce del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamato dalla sentenza (Cass. 13533/2001), l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione ha comportato l’accoglimento della domanda. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha nominato fin da ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla direzione per gli ordinamenti scolastici, che provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di infruttuoso decorso del termine, previa richiesta della ricorrente. Non sono stati invece ravvisati i presupposti per la condanna alle penalità di mora, non essendo ancora decorso il termine assegnato per l’esecuzione, con possibilità di richiederle in caso di perdurante inottemperanza.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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