Improcedibilità per omessa integrazione del contraddittorio nelle GPS per il sostegno (TAR Lazio n. 13036 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, impartito dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Ove il giudice abbia fissato un termine perentorio per l’esecuzione della pubblicazione e per il deposito della relativa prova, la mancata ottemperanza determina la definizione del giudizio in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La definizione in rito per ragioni processuali, non implicando una pronuncia sul merito della pretesa sostanziale, integra giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e in corso di riconoscimento, impugnava gli atti con cui era stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Taranto per l’anno scolastico 2021/2022. Il ricorso era diretto all’annullamento dei provvedimenti ministeriali e dell’ufficio scolastico che non consentivano l’inserimento con riserva di coloro che avevano conseguito il titolo all’estero, nonché al riconoscimento del diritto all’inserimento in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava che, con ordinanza collegiale, era stato ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione per pubblici proclami, da eseguirsi nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova dell’avvenuta pubblicazione doveva essere depositata nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione stessa.
Il Collegio evidenziava che non risultava prova dell’adempimento dell’integrazione del contraddittorio e che alcun ulteriore atto era stato compiuto dai difensori delle parti. L’art. 49, comma 3, seconda parte, cod. proc. amm. stabilisce che, se l’atto di integrazione non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., ossia dichiara il ricorso improcedibile.
La mancata ottemperanza all’ordine di integrazione, essendo il termine fissato perentorio, comportava la definizione del giudizio in rito, senza possibilità di esame delle questioni sostanziali relative al riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero. Il Tribunale dichiarava quindi il ricorso improcedibile e, considerata la definizione in rito, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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