Il payback sui dispositivi medici è legittimo, ma le controversie sui recuperi regionali spettano al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13021 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non lesiva dell’affidamento e della libertà di impresa, in quanto le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. I provvedimenti regionali di recupero delle relative somme hanno natura meramente ricognitiva ed attuativa, essendo l’attività della regione interamente vincolata dalla legge e dagli atti ministeriali. Ne consegue che la controversia sulla debenza di tali importi involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e, non sussistendo giurisdizione esclusiva, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, nonostante la qualificazione formale come “provvedimento”.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, con sede in Veneto, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 2022 che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché l’accordo CSR del 2019 che ha fissato i tetti regionali al 4,4%. Con ricorsi per motivi aggiunti, la società ha inoltre gravato i provvedimenti con cui la regione Veneto e la regione Sicilia hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, determinando gli importi dovuti.
La ricorrente ha dedotto la violazione del legittimo affidamento e della libertà di impresa, lamentando la natura retroattiva della fissazione dei tetti e la lesione dell’equilibrio economico delle gare, nonché l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, rammentando che l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto, crescente dal 40% per il 2015 al 50% per il 2017 e successivi. Il collegio ha dato continuità alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo solidaristico non contrastante con l’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento, essendo l’obbligo di ripiano noto alle imprese fin dal 2015.
Quanto alle censure proprie avverso gli atti statali, il collegio le ha rigettate osservando che le imprese avrebbero dovuto assumere il tetto nazionale del 4,4% quale parametro di riferimento e che il payback non altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori senza incidere sul prezzo dei contratti.
In relazione ai provvedimenti regionali di recupero, il TAR ne ha invece dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività delle regioni, nel definire gli elenchi delle aziende e gli importi dovuti, è stata qualificata come meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità. L’atto, ancorché formalmente denominato “provvedimento”, non è espressione di potere autoritativo, ma si limita ad applicare la percentuale legale al fatturato certificato, instaurando un rapporto obbligatorio di natura paritaria.
Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata appartiene al giudice ordinario, il TAR ha concluso che la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dal potere amministrativo, con conseguente facoltà di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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