Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e liquidazione del gratuito patrocinio (TAR Lazio n. 12957 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno, il sopraggiunto rilascio del titolo in corso di causa determina il venir meno dell’interesse alla decisione e la conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tale evenienza, il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha comunque diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, quantificato secondo i valori medi delle tariffe vigenti, ridotto della metà per effetto della pronuncia in rito ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava alla Questura di Roma un’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere espressamente.
In pendenza del giudizio, la Questura comunicava la conclusione del procedimento con la validazione dell’istanza e il rilascio del permesso richiesto. Il ricorrente depositava quindi una memoria e, contestualmente, il proprio difensore, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, presentava istanza di liquidazione della parcella. All’udienza camerale, la causa veniva trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibile improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il cui scopo non è più conseguibile. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
Con specifico riferimento all’istanza di liquidazione del difensore, il Collegio ha richiamato l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione degli onorari nei limiti dei valori medi tariffari, e l’art. 130 del medesimo decreto, che dimezza i compensi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo. In applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, sono stati valutati l’impegno professionale e il risultato conseguito.
Il compenso è stato determinato in complessivi euro 3.613,00, così articolato: euro 1.027,00 per la fase di studio, euro 851,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale. Tale importo, già ridotto fino al 50% per il valore indeterminabile della controversia, è stato ulteriormente dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 per effetto del gratuito patrocinio e nuovamente ridotto della metà ai sensi dell’art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 per la pronuncia in rito, fino alla somma di euro 903,25.
Il Tribunale ha pertanto liquidato in favore del difensore l’importo di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge.
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Nota della Redazione
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