Ottemperanza al giudicato per la ricostruzione di carriera del personale scolastico (TAR Lazio n. 12920 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione del giudicato, proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., deve essere accolta quando la documentazione depositata comprovi l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati e l’Amministrazione non abbia fornito alcuna contraria deduzione circa l’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza azionata. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, potendo il giudice dell’esecuzione solo verificare l’eventuale inadempimento. La nomina del Commissario ad acta, quale direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, è disposta sin d’ora per il caso di persistente inottemperanza, senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere invece rigettata quando il ritardo non appaia tale da giustificarla e la sentenza da eseguire abbia già riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accolto la sua domanda volta ad ottenere l’esatta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento per intero degli anni di ruolo nella scuola primaria e la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, nonché all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità risultante. Con il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., il ricorrente domandava l’assegnazione di un termine per l’ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il ricorrente aveva depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di mancata impugnazione in Cassazione e delle asseverazioni di conformità, l’esistenza dei presupposti per l’actio iudicati. Ha inoltre sottolineato l’assoluta mancanza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione, dalla quale è conseguito che le statuizioni relative al rapporto giuridico non risultavano avere ricevuto esecuzione, con la conseguenza che il diritto alla pretesa riconosciuta non poteva essere sindacato in sede di ottemperanza.
In ragione dell’inadempimento accertato, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’esatta ricostruzione di carriera del ricorrente, con le conseguenze giuridiche ed economiche stabilite dalla sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, dovendo costui operare nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Quanto alla domanda di astreinte, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che il ritardo maturato dall’Amministrazione non fosse tale da giustificare la condanna, anche in considerazione del fatto che la sentenza da eseguire aveva già riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo. La soccombenza ha infine comportato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 850,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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