Ricognizione ISTAT delle pubbliche amministrazioni: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo dopo Corte cost. n. 39/2026 (TAR Lazio n. 12893 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricognizione periodica delle amministrazioni pubbliche effettuata dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 è sindacabile dinanzi al giudice contabile in via di giurisdizione piena. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 ad opera della Corte costituzionale n. 39 del 2026 ha ricondotto la relativa cognizione alla Corte dei conti, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo. La riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione è disciplinata dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
Il Fatto
Una società consortile operante nel settore delle biotecnologie avanzate aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio l’inserimento nell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, nella parte in cui la includeva tra le unità istituzionali del settore “S.13”. La società aveva altresì contestato il successivo provvedimento con cui l’ISTAT aveva rigettato l’istanza di riesame volta a ottenere la rimozione dall’elenco. Le amministrazioni resistenti si erano costituite in giudizio per contrastare le pretese della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, medio tempore, la Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2026 aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, risolvendo definitivamente la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle pubbliche amministrazioni. Il predetto intervento del giudice delle leggi aveva attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull’elenco delle amministrazioni pubbliche, con consequenziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile, precisando che la causa potrà essere riproposta dinanzi a quest’ultimo ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti di cui al medesimo articolo. La pronuncia ha disposto la compensazione delle spese tra le parti in ragione della complessità della questione trattata.
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Nota della Redazione
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