Ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12892 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, la cognizione sulle controversie concernenti l’inserimento di un soggetto nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, appartiene alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo. Ne consegue che il ricorso proposto avanti al TAR avverso tale ricognizione è inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Il Fatto
La società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. impugnava dinanzi al TAR Lazio l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024, nella parte in cui l’ISTAT l’aveva inserita tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2025. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’iscrizione e degli atti connessi, nonché la declaratoria di inefficacia della stessa ai fini dell’applicazione della disciplina sui destinatari degli obblighi previsti per i soggetti iscritti nel predetto Elenco.
Con motivi aggiunti, la società impugnava altresì la nota con la quale l’ISTAT aveva illustrato il metodo seguito e le ragioni dell’iscrizione. Si costituivano in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato, mentre il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, norma che aveva attribuito alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La declaratoria di incostituzionalità ha determinato il venir meno del fondamento normativo della giurisdizione del giudice amministrativo, risolvendosi la questione della giurisdizione sull’Elenco ISTAT nel senso dell’attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla predetta ricognizione, quale giudice naturale delle controversie in materia di contabilità pubblica.
Alla luce di tale intervento nomofilattico, il Collegio ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo adito. Ciononostante, considerata la complessità delle questioni trattate, ha disposto la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite in giudizio.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile, precisando che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.
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Nota della Redazione
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