Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 12791 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. La peculiarità e le circostanze della controversia possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente, studente candidato all’Esame di Stato, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la nota prot. n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la sua non ammissione all’Esame di Stato. Nel giudizio si sono costituite la Provincia della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, nella qualità di istituto scolastico di riferimento, nonché il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.
La controversia è stata fissata per la trattazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 26 giugno 2026. Con memoria depositata il 7 aprile 2026, successivamente alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, resa dalla parte ricorrente dopo la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, non lascia spazio ad alcuna ulteriore valutazione nel merito. La manifestazione di volontà di non proseguire nel giudizio comporta la definizione del processo con declaratoria di improcedibilità, senza che occorra esaminare le censure proposte avverso il provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato.
La decisione si fonda sul rilievo che, una volta venuto meno l’interesse alla decisione, il processo non può essere mantenuto in vita, dovendo il giudice prendere atto della cessazione della materia del contendere nella forma della improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Tale esito prescinde da ogni valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, che resta assorbita.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto che la peculiarità e le circostanze della controversia giustificassero la compensazione integrale tra le parti, conformemente al potere discrezionale riconosciuto al giudice amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.