Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per rilascio del visto di studio (TAR Lazio n. 12778 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione, da parte dell’Amministrazione, dell’atto satisfattivo richiesto dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite qualora emergano elementi documentati dai quali risulti che l’ottemperanza sia intervenuta solo a seguito dell’instaurazione del giudizio, nonostante la sentenza favorevole fosse stata già notificata e fossero stati esperiti solleciti e diffide. In tale ipotesi, ricorre la soccombenza virtuale, che giustifica la liquidazione delle spese processuali a carico dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dal TAR Lazio una sentenza favorevole, la n. 8939 dell’8 maggio 2025, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione già in data 8 maggio 2025.
Nonostante la notifica e i successivi solleciti e diffide inoltrati alla competente Ambasciata d’Italia ad Algeri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) non dava corso all’ottemperanza. Solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, il MAECI provvedeva al rilascio del visto, in data 26 aprile 2026. Il ricorrente, costituitosi il Ministero, prendeva atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ma contestualmente prospettava la soccombenza virtuale del Ministero, evidenziando il ritardo nell’esecuzione del giudicato e il pregiudizio subito, consistente nella perdita di un intero anno di studio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, ha ritenuto di non limitarsi a una declaratoria meramente processuale, ma di valutare la condotta dell’Amministrazione ai fini della regolazione delle spese di lite.
Il Collegio ha verificato che il visto era stato rilasciato solo il 26 aprile 2026, a distanza di quasi un anno dalla notifica della sentenza favorevole dell’8 maggio 2025 e solo in seguito all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, nonostante i vari solleciti e diffide inoltrati alla competente Ambasciata. Il MAECI non aveva fornito alcuna giustificazione del ritardo, che aveva determinato la perdita di un intero anno di studio per l’interessato.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha ritenuto attendibili le documentate argomentazioni del ricorrente e ha ravvisato i presupposti per porre le spese di lite a carico del MAECI, liquidandole in misura forfettaria.
Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato il MAECI al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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