Estinzione del payback e improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12747 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, eseguito ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto al versamento e il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito comportano la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle sopravvenienze normative.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti ministeriali e regionali che accertavano il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e che quantificavano la quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici (c.d. payback). Gli atti gravati comprendevano, tra gli altri, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, le linee guida del 6 ottobre 2022 e il decreto dirigenziale della Regione Lombardia che inseriva la ricorrente nell’elenco delle imprese tenute al ripiano.
Nel corso del giudizio, la società dichiarava di avere provveduto al versamento in favore delle Regioni degli oneri di ripiano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, chiedendo di poter definire il giudizio in rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione degli atti attuativi dell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dell’art. 18 d.l. n. 115/2022, concernenti l’accertamento e la ripartizione degli oneri di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici.
Ha quindi dato atto della sopravvenienza normativa di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che prevede come l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Tenuto conto della dichiarazione resa dal difensore della società ricorrente in udienza circa il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito, il Collegio ha ritenuto di dovere prendere atto di tale dichiarazione in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia e della definizione in rito della stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.